Doppia imposizione e istruzioni Ministeriali in materia della corretta applicazione delle procedure
- Andi Mecja e Arian Cyrbja
- 13 Ottobre 2024
Doppia imposizione e istruzioni Ministeriali in materia della corretta applicazione delle procedure
Introduzione
In data 23.07.2024 con Istruzioni ministeriali sono state pubblicate presso il sito dell’Agenzia delle entrate con le procedure da seguire per la corretta applicazione degli accordi sulla doppia imposizione che la Repubblica d’Albania ha sottoscritto.
In seguito, verrà eseguita una breve disamina di quanto pubblicato.
1. Applicazione degli Accordi per Evitare la Doppia Imposizione (ADIT) e documentazione richiesta.
Gli ADIT fanno parte della legislazione fiscale e vengono rispettati dai contribuenti e controllati dall'amministrazione fiscale.
I contribuenti residenti fiscali in Albania applicano le disposizioni degli ADIT corrispondenti compilando la documentazione entro i termini previsti dall'articolo 115/3 della legge n. 9920, del 19 maggio 2008, “Sulle procedure fiscali nella Repubblica d'Albania”, modificata, e nel punto 3 di queste istruzioni.
2. Documentazione utile per l'applicazione dell'ADIT
Il contribuente deve dimostrare l'applicazione dell'ADIT caricando online nel sistema informatico fiscale, entro i termini previsti dall'articolo 115/3 della legge n. 9920, del 19 maggio 2008, modificata, la seguente documentazione:
a) Il modulo online (dichiarazione digitalizzata) secondo il modello specificato nell'allegato 2 delle istruzioni, che può essere firmato o meno dal contribuente non residente. Questo modulo contiene informazioni complete sul contribuente residente fiscale in Albania, sul contribuente residente fiscale nell'altro Stato contraente e sul tipo di pagamento effettuato dal contribuente residente fiscale in Albania (ricavi/prestazioni per il contribuente residente fiscale nell'altro Stato);
b) I contratti di servizio con la società non residente, nella/e lingua/e firmata/e dalle parti. Nei casi di contratti complessi e quando l'amministrazione fiscale ha difficoltà a comprendere la natura dei contratti o dei servizi, la struttura competente può richiedere al contribuente residente fiscale in Albania la traduzione del contratto in lingua albanese, così come chiarimenti scritti sui termini del contratto e sulla natura dei servizi forniti. In ogni caso, la data di deposito della documentazione è considerata quella iniziale di deposito della documentazione (modulo di applicazione, contratto e certificato di residenza).
Se non esiste un contratto firmato tra le parti, il contribuente deve specificare e presentare nella propria autodichiarazione i seguenti fatti:
- tipo di servizio offerto;
- durata del servizio;
- modalità di offerta del servizio (online, in loco);
- se c'è una presenza fisica per la fornitura del servizio nel territorio della Repubblica d'Albania, questa deve essere chiaramente specificata;
- separazione dei pagamenti per i diritti d'uso, marchi commerciali, licenze, ecc., nei servizi misti (servizio e pagamento di onorari).
c) Il certificato di residenza per il fornitore (persona non residente in Albania) che è residente nell'altro Stato contraente. Il certificato di residenza rilasciato dalle autorità competenti nell'altro Stato contraente deve essere tradotto in lingua albanese ed è accettato sia in formato elettronico che cartaceo, nella forma rilasciata dalle autorità dello Stato contraente.
d) Un elenco analitico sotto forma di tabella riepilogativa delle fatture estere (numero e data della fattura, descrizione, ecc.) emesse dal residente fiscale nell'altro Stato, per le quali è stato applicato l'ADIT, o altri documenti su cui si basa la transazione.
e) Un elenco analitico sotto forma di tabella riepilogativa delle informazioni sui pagamenti effettuati dal contribuente residente fiscale in Albania per il contribuente residente fiscale nell'altro Stato, includendo la banca presso cui è stato effettuato il trasferimento, nonché la data e l'importo trasferito e per i quali è stato applicato l'ADIT, o altre forme di pagamento/compensazione concordate tra le parti.
La documentazione presentata dal contribuente residente fiscale in Albania è considerata una "Comunicazione all'amministrazione fiscale per l'applicazione dell'ADIT" e non una richiesta di approvazione da parte dell'amministrazione fiscale. Il contribuente è responsabile sia per l'applicazione della legislazione fiscale interna che per gli accordi fiscali e sono le strutture di controllo fiscale dell’Amministrazione a verificare la correttezza dell'applicazione della legislazione fiscale.
3. Termini per la presentazione/deposito della documentazione nel sistema informatico fiscale
In applicazione dell'articolo 115/3 della legge n. 9920, del 19 maggio 2008, “Sulle procedure fiscali nella Repubblica d'Albania”, modificata, si stabiliscono i seguenti termini per la presentazione/deposito della documentazione di supporto da parte del contribuente per l'applicazione dell'ADIT:
a) La documentazione elencata al punto 2 di queste istruzioni devono essere caricate nel sistema informatico fiscale entro l'anno solare successivo all'anno in cui sono state applicate le disposizioni dell'ADIT, ossia l'anno in cui è stata pagata la fattura fiscale. Se il sistema informatico fiscale non consente il caricamento elettronico della documentazione o presenta problemi tecnici, il contribuente presenta la documentazione richiesta per iscritto su carta e su supporto elettronico (CD) alla Direzione Generale delle Tasse.
Esempio: La società "A", residente fiscale in Albania e con sede a Tirana, ha ricevuto servizi durante l'anno 2024 dall'individuo "X", residente fiscale in Italia, in base ad un contratto di servizio. Il pagamento dell'imposta per questi servizi forniti nel 2024 è stato effettuato in conformità con l'ADIT stipulato tra il governo della Repubblica d'Albania e il governo della Repubblica Italiana. Entro il 31 dicembre 2025, la società "A" carica nel sistema elettronico fiscale la documentazione elencata al punto 2 di queste istruzioni, che prova l'applicazione dell'ADIT.
b) Se il contribuente non carica la documentazione nel sistema informatico fiscale entro il termine stabilito nel paragrafo "a" del punto 3, verrà applicata una sanzione di 10.000 lek (diecimila lek) per ogni mese di ritardo. Questa sanzione sarà applicata per un massimo di 24 mesi dopo la scadenza del termine indicato nel paragrafo "a" del punto 3.
Esempio: Se la società "A" carica la documentazione nel sistema informatico fiscale dopo il 31 dicembre 2025, verrà applicata una sanzione di 10.000 lek per ogni mese di ritardo. Per esempio, se la società "A" carica la documentazione nel marzo 2026, verrà applicata una sanzione di 10.000 lek per gennaio 2026, una sanzione di 10.000 lek per febbraio 2026 e una sanzione di 10.000 lek per marzo 2026, per un totale di 30.000 lek di sanzione. L'applicazione delle disposizioni dell'ADIT sarà valida con l'applicazione di una sanzione di 10.000 lek per ogni mese di ritardo nella presentazione della documentazione, se avviene entro il 31 dicembre 2027.
c) Se il contribuente non presenta la documentazione entro il termine di 24 mesi indicato nel paragrafo "b" del punto 3, il contribuente perde il diritto di applicare le disposizioni dell'ADIT e dovrà pagare/rimborsare le imposte non pagate o la parte ridotta dell'imposta secondo l'ADIT, nonché le sanzioni e gli interessi per il pagamento tardivo in conformità con la legge n. 9920, del 19 maggio 2008, modificata.
Esempio: Se la società "A" non carica la documentazione nel sistema entro il 31 dicembre 2027, perderà il diritto di applicare le disposizioni dell'ADIT e dovrà pagare/rimborsare le imposte non pagate o la parte ridotta dell'imposta secondo l'ADIT, nonché le sanzioni e gli interessi per il pagamento tardivo in conformità con la legge n. 9920, del 19 maggio 2008, modificata.
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