La tassazione dei redditi di fonte albanese: rilevanza ai fini impositivi in Italia.

di Andi Mecja

  • 30 Settembre 2018

Scade il prossimo 31 ottobre il termine per l’invio della dichiarazione dei redditi percepiti nell’anno 2017.

In seguito verranno analizzati le tipologie di reddito principali che vengono percepiti da residenti italiani in Albania e che, anche in presenza di un permesso di soggiorno albanese, dovranno essere dichiarati in Italia in quanto, in base al principio world wide income taxation principle, tali redditi assumono rilievo ai fini impositivi in Italia.

Il world wide income taxation principle consente di tassare i redditi prodotti dai soggetti passivi per i quali opera il criterio di collegamento di tipo personale in quanto secondo la normativa vigente italiana “si considerano residenti le persone che per la maggior parte del periodo d’imposta sono iscritte nelle anagrafi della popolazione residente o hanno nel territorio dello Stato il domicilio o la residenza ai sensi del codice civile”.

Appurato quanto riportato dalla normativa italiana diventa chiaro il concetto che per gli italiani non iscritti all’A.I.R.E e in possesso di un permesso di soggiorno albanese potrebbe sussistere l’obbligo di dichiarare in Italia i redditi percepiti in Albania.

Vediamo in seguito quali possano essere le fattispecie più frequenti che si riscontrano tra i concittadini che hanno relazioni economiche con l’Albania.

a) Lavoro dipendente

Generalmente per gli stipendi pagati da un datore di lavoro, nell’accordo sulla doppia imposizione Italia – Albania, è previsto che il reddito venga tassato esclusi­vamente in Italia se:

1. il lavoratore risiede in Italia e presta la sua attività in Albania per meno di 183 giorni;

2. le remunerazioni sono pagate da un datore di lavoro residente in Italia;

3. l’onere non è sostenuto da una stabile organizzazione o base fissa che il datore di lavoro ha nell’altro Stato. 

Inoltre i redditi conseguiti da lavoratori dipendenti, residenti in Italia, che nell’arco di 12 mesi soggiornano in Albania per un periodo superiore a 183 giorni devono essere deter­minati sulla base di retribuzioni convenzionali definite annualmente con decreto dal Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali; si tratta di quei soggetti che pur avendo soggiornato all’estero per più di 183 giorni sono considerati residenti in Italia in quanto hanno mantenuto in Italia i propri lega­mi familiari ed il centro dei propri interessi patrimoniali e sociali.

b) Redditi da capitale

A partire dal 01 Gennaio 2018 è cambiata radicalmente la tassazione in Italia dei dividendi di provenienza estera. Le novità toccano solo le persone fisiche per dividendi esteri percepiti al di fuori dell'attività di impresa.

In sostanza:

  • per i dividendi di provenienza estera deliberati tra il 1° gennaio 2018 ed il 31 dicembre 2022;
  • relativi a partecipazioni qualificate;
  • e che si riferiscono ad utili di impresa prodotti fino a tutto l'esercizio 2017;

Si continuerà ad applicare il trattamento fiscale e la tassazione in vigore fino al 31 Dicembre 2017.

Non solo, il nuovo Testo Unico delle Imposte sui Redditi mantiene l'attuale distinzione tra partecipazioni qualificate e non qualificate e nello specifico: 

- In caso di partecipazioni non qualificate i dividendi erogati dalla Shpk a favore della persona fisica italiana, sono soggetti a ritenuta definitiva del 10% e non viene riconosciuto alcun credito di imposta;

- In caso di partecipazioni qualificate alla Shpk, invece viene introdotta una percentuale di esenzione fissata nel 41,86% del dividendo percepito dall’Albania. Il restante 58,14% dei dividendi erogati dalla società sarà assoggettato a tassazione con l'aliquota marginale del singolo individuo. Il credito di imposta viene riconosciuto limitatamente al 58,14%.

Qualora la società albanese ha erogato dei dividendi nel corso del 2017 tali flussi monetari dovranno essere dichiarati dal percipiente italiano nella sua dichiarazione dei redditi e la partecipazione nella Shpk dovrà essere segnalata nel quadro RW.

c) Conti correnti.

Infine secondo la normativa in vigore nel quadro RW vanno segnalati anche i conti correnti che il contribuente italiano detiene presso le banche albanesi. In sostanza la segnalazione ha un duplice effetto quello del monitoraggio delle attività detenute all’estero dai soggetti fiscalmente residenti in Italia e sui valori indicati dal contribuente, se sussistono i requisiti previsti dalla norma, e assolve inoltre le imposte patrimoniali ossia l’Imposta sul valore degli immobili all’estero (IVIE) e l’Imposta sul valore dei prodotti finanziari dei conti correnti e dei libretti di risparmio detenuti all’estero (IVAFE).

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