Pacchetto fiscale 2018 - Deducibilità degli interessi passivi
- 27 Dicembre 2017
Di Andi MECJA e Giorgio CERVI
L’art. 1 comma 4 della Legge nr. 129/2016, pubblicata in Gazzetta Ufficiale in data 15.12.2016, introduce, a partire dal 01.01.2018, importanti novità in merito alla deduzione degli interessi passivi derivanti da finanziamenti o prestiti da parti correlate. La normativa fissa le regole relative alla deducibilità degli interessi passivi per i soggetti residenti fiscalmente in Albania.
Tali regole sono molto importanti nella determinazione del corretto carico fiscale dei soggetti passivi. Analizziamole con maggiore dettaglio.
- Criteri di deducibilità
In particolare, la normativa stabilisce che gli interessi passivi e gli oneri assimilati, sono deducibili in ciascun periodo d’imposta fino a concorrenza degli interessi attivi e proventi assimilati.
L’eccedenza degli interessi passivi rispetto a quelli attivi è deducibile dal reddito dell’esercizio nel limite del 30% del risultato operativo lordo (c.d. “EBITDA“) della gestione caratteristica.
L’eventuale quota di interessi passivi che supera il limite suddetto resterà indeducibile nel periodo di imposta. Tuttavia, se nei periodi di imposta successivi, il Reddito operativo lordo risulterà capiente, tali interessi potranno essere dedotti (questa operazione comporta la formazione di imposte anticipate, come vedremo di seguito).
Al contrario, qualora la quota di Reddito operativo lordo sia maggiore rispetto agli interessi passivi iscritti in bilancio, l’eccedenza dell’ EBITDA può essere portata ad incremento del risultato operativo lordo dei successivi periodi d’imposta.
- Interessi passivi validi per la deducibilità
Sono da considerare interessi passivi validi ai fini della deducibilità: si tratta di tutti gli oneri finanziari derivanti da contratti di mutuo, prestiti o da finanziamenti erogati da parti collegate .
Si tratta di interessi collegati alla messa a disposizione di una provvista di danaro, titoli o altri beni fungibili per i quali sussiste l’obbligo di restituzione e in relazione ai quali è prevista una specifica remunerazione, come ad esempio: gli sconti passivi su finanziamenti ottenuti; le commissioni passive su finanziamenti e per fideiussioni o altre garanzie rilasciate da parti terze collegate; gli altri oneri da titoli di debito emessi, compresi i disaggi di emissione e i premi di rimborso; gli oneri sostenuti dal prestatario nelle operazioni di prestito titoli, ecc.
Resta da stabilire se dovranno essere computati gli interessi passivi commerciali (dilazioni di pagamento delle transazioni commerciali, in quanto interamente deducibili).
- La determinazione dell’EBITDA
Il Risultato Operativo Lordo (c.d. “EBITDA è la differenza tra il Valore della Produzione (A) e i Costi della Produzione (B) del bilancio redatto in base ai principi contabili nazionali; a tale valore devono essere aggiunti gli ammortamenti delle immobilizzazioni materiali ed immateriali e i canoni di leasing relativi a beni strumentali, compresi gli interessi passivi derivanti da contratti di leasing.
- Interessi passivi e imposte anticipate
Ai sensi della normativa in vigore, gli interessi passivi e gli oneri assimilati non dedotti in un periodo d’imposta perché di ammontare superiore al limite del 30% dell’EBITDA, possono essere portati in deduzione negli esercizi successivi se capienti.Fiscalmente il riporto in avanti degli interessi passivi, comporta per l’esercizio in cui sono maturati una variazione in aumento del reddito imponibile per la loro indeducibilità, che verrà scomputata nell’esercizio nel quale troveranno capienza nel EBITDA.Questa situazione, nella quale sopravviene una differenza temporanea del reddito d’imposta costituisce il presupposto per l’iscrizione in bilancio di imposte anticipate, per riportare a competenza le maggiori imposte correnti pagate dalla società nell’esercizio di maturazione degli interessi indeducibili. Il credito per imposta anticipate verrà scomputato poi nell’esercizio di deduzione degli interessi passivi in oggetto.
- Interessi passivi di banche, assicurazioni e altre società finanziarie
A differenza di quanto viene riportato la normativa non viene applicata alle banche, istituzioni finanziarie, società di assicurazioni e società di leasing.
Inoltre la portabilità della quota eccedente degli interessi viene limitata qualora vengono cedute più del 50% delle quote o del diritto di voto in assemblea.
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